Il partenariato con AVED Guinée

GuineAction, al fine di garantire un efficace gestione delle risorse ed un controllo diretto dei progetti proposti, ha stabilito un accordo di partenariato con l’associazione locale AVED Guinée (Association des Volontaires à l’Education pour le Développement) nata in Guinea Conakry proprio a supporto dei nostri progetti. Non intendiamo infatti in alcun modo sostituirci all’azione di chi, sul posto, desidera migliorare le condizioni di vita del proprio paese, ma piuttosto incoraggiarla, favorirla e sostenerla.

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L’Associazione AVED, che ha come presidente don Pierre Mansare, conosce bene le diverse situazioni di bisogno, le valuta e le segnala. Opera attraverso gruppi presenti nelle diverse città. Nel tempo sta diventando un punto di riferimento valido ed importante per il territorio in cui opera. Inoltre si pone come promotore di una presa di coscienza nella popolazione dell’importanza dell’istruzione per i bambini e quindi della necessità della frequenza scolastica. Il rischio è che i bambini vengano impegnati come forza lavoro e non si investa sul loro futuro.

 

Ecco il testo dell’accordo:

ACCORDO DI PARTENARIATO TRA

GuineAction onlus e AVED Guinée

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Premesso che:

 

a) L’Associazione  senza scopo di lucro “GuineAction – Onlus”, sorta con atto costitutivo del 16 Novembre 2010, ha come principi ispiratori:

la “gratuità nello svolgimento dell’attività e della prestazione dei servizi, senza strumentalizzazione alcuna e nel rispetto della dimensione umana, spirituale, politica e religiosa dei beneficiari e degli aderenti. Essa mira ad un diretto impegno nella società civile ed è disponibile a forme di collaborazione con enti pubblici e privati e con le forze sociali, purché non sia violato l’autonomo patrimonio culturale dell’Associazione e le sue finalità. L’Associazione crede in uno sviluppo sostenibile, rispettoso della dignità della persona, della legalità e dell’ambiente” (art. 2 dello Statuto). Essa “persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale rivolte a soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari (art.10 comma 2 d.lgs.460/97) attraverso diverse attività di seguito riportate ed ha come scopo: favorire la crescita culturale e la formazione dei minori e giovani della Guinea Conakry; miglioramento delle condizioni sanitarie della Guinea Conakry attraverso la realizzazione di progetti e strutture di sostegno, di educazione e formazione; realizzare iniziative atte a favorire trasformazioni sociali, economiche e culturali nell’ambito di programmi e progetti di cooperazione allo sviluppo e di cooperazione decentrata.

L’Associazione in particolare potrà: svolgere attività diretta ed indiretta, che possa riguardare il volontariato e la promozione sociale, nonché organizzare e gestire corsi specifici di formazione professionale; realizzare attività di educazione finalizzata alla crescita nell’opinione pubblica della comprensione dei problemi globali legati al disagio, all’immigrazione ed allo sviluppo per orientare in senso positivo le dinamiche di aiuto alle diverse forme di emarginazione e di esclusione; promuovere iniziative di educazione interculturale; produrre e diffondere studi e ricerche, nonché materiali didattici, opuscoli, libri, riviste, audiovisivi, e quant’altro riterrà utile ai suoi scopi. Si adopererà per la sensibilizzazione degli scopi sociali con ogni forma di comunicazione quali: meeting, convegni, realizzazione di siti web dedicati, stages, viaggi solidali, ecc.

Il lavoro dell’Associazione si ispirerà a principi e direttrici dei grandi vertici mondiali delle Nazioni Unite, nonché agli orientamenti ed alle politiche dell’Unione Europea sulla cooperazione internazionale, sul fenomeno migratorio e sulle diverse forme che assume il disagio.

L’associazione può intrattenere rapporti e scambi culturali nonché realizzare PARTENARIATI con enti, associazioni e fondazioni sia italiane che straniere, per raggiungere più efficacemente gli scopi del presente statuto;

“L’Associazione GuineAction – Onlus coopera con altri enti e soggetti giuridici privati e pubblici per il raggiungimento delle proprie finalità” (Art. 19 Statuto).

b) L’Associazione AVED (Association des Volontaires à L’Education pour le Développement), sorta con atto costitutivo del 13 Settembre 2010, ha come principi ispiratori:

 

La ricerca di una buona formazione dei ragazzi in un sistema educativo e sanitario coerente, qualificato e affidabile. Attualmente tali condizioni sono possibili solo attraverso scuole e strutture sanitarie private. L’AVED si propone di intervenire nei seguenti campi: realizzazione di iniziative capaci di trasformare la società, l’economia, la cultura e l’ambiente attraverso programmi e progetti di cooperazione; sensibilizzare e formare le famiglie ad accompagnare i ragazzi nella loro formazione culturale e nel loro sviluppo psicofisico in collaborazione con la scuola; sostenere la formazione degli operatori sanitari ed educativi e promuovere ogni sistema formativo e sanitario; individuare i veri bisogni delle famiglie ed attivare percorsi di sostegno; coinvolgere tutti i soggetti in grado di sostenere e di condividere le finalità suesposte; realizzare attività economiche allo scopo di sostenere le attività specifiche dell’Associazione.

c)  Le due Associazioni descritte nelle loro finalità possiedono competenze ed esperienze diversificate che agiscono in un’ottica di cooperazione attiva sin dalle fasi iniziali della progettazione, integrando le loro differenti competenze;

 

d)  Si denomina progetto Dene Sinaa Balooni il presente accordo di partenariato. In tal modo, gli scopi delle rispettive Associazioni costituiscono le linee portanti del Progetto.

 

Si stabilisce fra i due soggetti proponenti un accordo di partenariato sul progetto Dene Sinaa Baloonichiamato allo svolgimento delle attività previste dai rispettivi statuti.

 

TUTTO CIO’ PREMESSO

I legali rappresentati, o loro delegati, delle seguenti organizzazioni:

  • GuineAction – Onlus, con sede in Italia, nel comune di Monte San Biagio (LT), in viale Europa n.15, di seguito denominata “Capofila”, nella persona di Alfredo Micalusi, Presidente, nato a Fondi (LT)  il 18/01/1968 e residente a Monte San Biagio (LT)  in viale Europa, 15;
  • Aved-Guinée, con sede in Guinea  Conakry, nella città di Kissidougou, Quartiere Madina II, di seguito denominata “Partner”, nella persona di Pierre Baba Mansare, Presidente, nato a Conakry il 16/12/1973 e residente a Kissidougou, Quartiere Madina II.

 

concordano sui seguenti termini di collaborazione:

 

Articolo 1

Oggetto dell’accordo

Il presente accordo di cooperazione ha per oggetto: la definizione delle funzioni dei sottoscrittori e le modalità di interazione tra il  Capofila e il Partner per l’attuazione del progetto “Dene Sinaa Balooni”.

 

Articolo 2

Principi inderogabili dell’accordo

I partner sottoscrittori del presente accordo di cooperazione riconoscono che le finalità dei rispettivi statuti possono essere raggiunte solo attraverso il presente accordo. Pertanto aderiscono solidalmente agli obiettivi previsti per il progetto “Dene Sinaa Balooni” ed ognuno, nell’ambito delle rispettive competenze e ruoli di responsabilità, si impegna a realizzare le attività in un’ottica di qualità ed efficacia degli interventi.

Articolo 3

Durata e contenuti dell’accordo

Il presente accordo ha una durata illimitata. Il progetto si struttura nei contenuti di seguito elencati.

Articolo 4

Compiti e responsabilità

Il Capofila ed il Partner concordano, a partire dalla stipula di questo accordo, sui compiti e sulle responsabilità di ognuno e partecipano attivamente allo sviluppo concettuale e alla realizzazione del progetto “Dene Sinaa Balooni”, con ruoli concettuali e operativi dettagliati a seguire.

§ 1 – Il Capofila:

 

è responsabile della corretta attuazione e del coordinamento generale, della progettazione e dell’organizzazione delle attività connesse al progetto e dei rapporti finanziari con qualsiasi soggetto sostenitore;

rappresenta il riferimento istituzionale per l’intera partnership; e’ responsabile del monitoraggio e della corretta rendicontazione del progetto;

Il Capofila ha i seguenti compiti:

 

1)    supervisiona e coordina la realizzazione delle attività del progetto;

2)   cura in prima persona la realizzazione delle attività non affidate al Partner attraverso il volontariato e mediante affidamenti all’esterno di acquisto di beni o prestazioni di servizi;

3)   garantisce il coordinamento amministrativo e segretariale del progetto, compreso il conferimento degli incarichi e il versamento degli importi ai soggetti interessati;

4)   si assume la responsabilità amministrativo-contabile delle attività, attraverso un sistema contabile distinto e/o una codificazione contabile appropriata di tutti gli atti contemplati dagli interventi nel progetto, da realizzarsi attraverso l’istituzione di un adeguato sistema contabile, correlato alle finalità generali, al fine di poter stabilire in ogni momento le disponibilità relative ad ogni singola voce di costo;

5)   coordina direttamente le seguenti attività:

–          Promozione delle attività attraverso manifesti pubblicitari, depliant, inviti cartacei e informatici, poster, e quant’altro possa concorrere a far conoscere il progetto  “Dene Sinaa Balooni”;

–          Raccolta fondi per il sostegno allo studio a favore di bambini/ragazzi per il relativo ciclo scolastico presso gli istituti scolastici convenzionati, per il miglioramento delle condizioni sanitarie delle persone assistite dall’Associazione AVED/Guinée, la promozione di uno sviluppo sostenibile e l’educazione interculturale.

Il Capofila, altresì,

si impegna a conservare e rendere disponibile, a chiunque ne abbia titolo, la documentazione giustificativa della spesa in originale fino a due anni dalla conclusione delle attività;

si assume la gestione di ogni spesa di interesse comune, individuando nel presidente dell’associazione AVED/Guinée l’interlocutore privilegiato per ogni rapporto di natura economica ed operativa.

 

§ 2 – Il Partner:

1)    collabora con il Capofila alla corretta attuazione del progetto; compartecipa alla copertura finanziaria del progetto, in ragione proporzionale alla disponibilità di risorse e all’entità delle attività svolte, mediante mezzi propri e contributi in natura, in oggetti di artigianato locale e in quant’altro verrà giudicato idoneo, di comune accordo;

2)   supporta il Capofila in tutte le azioni da esso intraprese e gli mette a disposizione tutte le informazioni e gli elaborati necessari per informarlo in modo completo e sollecito sulle circostanze che possono incidere sull’esecuzione dell’accordo;

3)   coadiuva l’équipe di progetto nel raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi stabiliti di volta in volta, secondo una calendarizzazione degli interventi;

4)   fa pervenire al Capofila tutta la documentazione utile ai fini del monitoraggio e della valutazione degli interventi, informandolo tempestivamente di eventuali criticità riscontrate;

5)   fa rispettare le intenzioni dei sostenitori destinando le risorse agli scopi previsti;

6)   rende disponibile il supporto logistico per le attività da svolgersi a livello locale.

 

Articolo 5

Altri partner aderenti

E’ prevista la possibilità per altri partner di intervenire a supporto della realizzazione del progetto. Ciò suppone che essi prevedano da statuto  le stesse finalità previste nel presente accordo o finalità simili o comunque non eterogenee. Ciò suppone inoltre l’accettazione degli scopi e delle modalità di attuazione del progetto Dene Sinaa Balooni, per favorire il rafforzamento dei sistemi di intervento locale, lo scambio di operatori e la connessione tra Capofila e partners. In questo modo si intende implementare  le azioni di intervento anche attraverso giornate di studio, pubblicazioni e quant’altro ritenuto idoneo dal Capofila, che permettano la circolazione di competenze e saperi a livello nazionale ed internazionale.

 

Articolo 6

 

Obblighi reciproci. Clausola della riservatezza

Il Capofila ed il Partner si impegnano a concordare gli elementi organizzativi della progettazione esecutiva.

Ciascuna delle Parti, per tutta la durata del presente accordo, si impegna, per sé e per i propri dipendenti e collaboratori, a considerare qualsiasi informazione, documento, o altra notizia od informazione ricevuta in relazione al presente accordo e in conformità con lo stesso, di natura strettamente confidenziale nei confronti di terzi. Si impegnano, quindi, in qualsiasi forma avvenga lo scambio di informazioni, a garantire la loro riservatezza, nonché quella dei documenti acquisiti per la corretta gestione del progetto.

Nessuna delle informazioni può essere pubblicata o divulgata a terzi dai rispettivi destinatari, se non nella misura necessaria per l’esecuzione del contratto e previa autorizzazione del soggetto interessato.

 

Articolo 7

Modalità di gestione finanziaria

Il Capofila e il Partner sosterranno direttamene le spese per le fasi/attività del progetto di propria competenza.

Ai fini della rendicontazione delle spese sostenute, il Partner è tenuto a trasmettere entro il 30 luglio di ogni anno, il prospetto delle spese sostenute nell’anno precedente per il sostegno allo studio. Entro il 30 luglio ed entro il 30 gennaio di ogni anno, il Partner si impegna a rendicontare a consuntivo tutte le altre attività e a trasmettere progetti corredati dai preventivi di spesa per il semestre successivo, da sottoporre all’esame e all’approvazione del Capofila. Il Capofila si impegna a comunicare annualmente il proprio bilancio preventivo al Partner.

Il Capofila ha la facoltà insindacabile di richiedere in ogni momento ulteriori informazioni e documenti per controllare le spese sostenute, verificando in particolare l’effettiva attinenza col progetto, il rispetto delle intenzioni dei sostenitori, l’avvenuto pagamento ed il rispetto del budget assegnato.

Qualora tali verifiche avessero esito negativo, il Capofila ha facoltà di non ammettere a rendiconto le spese ritenute a suo insindacabile giudizio non giustificate, le quali rimarranno a carico del Partner che le ha sostenute.

 

Articolo 8

 

Inadempimento degli associati

In caso di inadempimento da parte del Capofila o del Partner varranno le seguenti disposizioni:

il Partner che reitera comportamenti omissivi o di scarsa affidabilità, tali da pregiudicare il corretto andamento del progetto, sia nel conseguimento degli obiettivi tecnici che nella corretta pianificazione della spesa, sarà oggetto di rilievi da parte del Capofila. Nel caso in cui tali comportamenti non vengano a cessare, il Capofila è autorizzato ad individuare e ad attuare ogni tipo di iniziativa ritenuta congrua ed opportuna per la rimozione della criticità, ivi compresa l’adozione di iniziative tese a salvaguardare i diritti e l’immagine e/o, nei casi particolarmente gravi, la decadenza del Partner stesso dalle attività progettuali. Ciò si intende allo stesso modo anche per il Capofila che si rende inadempiente nei confronti del Partner.

Resta inteso che entrambe le parti, nell’ambito di una fattiva collaborazione, faranno quanto è nelle loro possibilità al fine di assumere atteggiamenti congrui alla completa e piena realizzazione delle attività progettuali previste.

 

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente accordo di partenariato entra in vigore alla data della sua sottoscrizione.

 

Articolo 10

Clausola compromissoria

Ogni controversia tra i Partners che non possa essere risolta in via bonaria è definita, nei modi e nelle forme previste dal presente articolo, con un giudizio di arbitrio unico scelto di comune accordo o, in difetto, dal Foro di Latina. Il giudizio dell’arbitrato, emesso senza formalità di procedura e secondo equità, definisce la controversia.

Le spese per la costituzione ed il giudizio arbitrale sono anticipate dalla parte che ne chiede l’intervento e definitivamente regolate dal foro arbitrale in base alla soccombenza.

Articolo 11

Analogie di norme ed interpretazione dell’accordo

Per disciplinare ciò che non è previsto nel presente accordo di partenariato e per l’interpretazione analogica di quanto in esso non puntualmente regolamentato si rinvia alle norme del Libro V del Codice Civile.

 

Articolo 12

Domicilio dei sottoscrittori

Tutte le comunicazioni da inviare ai sottoscrittori, ai sensi del presente accordo, devono essere inviate ai seguenti indirizzi:

·         Associazione GuineAction Onlus, viale Europa n. 15, 04020 Monte San Biagio (LT) – Italia;

·         Associazione AVED/Guinée, Kissidougou, Quartiere Madina II – Guinée Conakry

 

 

Il presente accordo di partenariato si compone di n. 7 pagine e viene sottoscritto in data 22 marzo 2011 presso la sede operativa dell’Associazione GuineAction Onlus, sita a Formia (LT), in via Olivetani n. 23.

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